... sei ne hai la forza, leggi anche il libro "Tipi Psicologici" di Carl Gustav Jung.
Ti allego due file che ti aiuteranno a comprendere meglio lo schema generale. Conoscere se stessi a mio avviso è importante, ma ciò non può che avvenire con un processo di maturazione graduale.
tipi psicologici dici?......corro a rileggermelo, perchè l'ho letto tanto tempo fa che non mi ricordo più bene....certe cose lette formano lo zoccolo duro della tua formazione, ma poi non sai neanche più dove le hai precisamente acquisite!
in ogni caso, se passi qui per il profondo italico sud (o profondo nord dell'africa. come al solito è solo un problema di punti di vista!) fatti sentire: mi vedo già te, nofer (nofer, ci stai?) ed io a prendere un bel caffè e un sorso di umanità (che non guasta!)
e magari un bel pomeriggio seduti in uno di quei nostri bar così gradevoli...
sì, dài marco: vieni!
... che protina e io ce lo diciamo da anni e non lo facciamo mai, se vieni tu abbiamo la scusa mentale che abbiamo l'ospite straniero e non possiamo proprio, per educazione, lasciarlo solo! _________________ Nofer
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La nuova omertà è non voler sapere (Roberto Saviano)
... appena questa vicenda sarà finita vi verrò a trovare, grazie per l'invito mi ha fatto molto piacere. Ora ho una missione da compiere. Ho un nuovo Avvocato (donna) e devo metterla in condizione di ben operare. La prossima Udienza è per l'08.03.2010. In pratica non ho un attimo di respiro.
Ciao Delma
Sono contento di risentirti. Ci sono in commercio dei telefonini, anche economici, che permettono di visualizzare il Forum di SOL e non solo il Forum. Non fare finta di non saperlo. Io faccio così.
... riporto il testo di un Articolo apparso nel Web. Si tratta di DISINFORMAZIONE bella e buona. Invito tutti a fare molta attenzione a chi si auto-attribuisce la qualifica di "Esperto di mobbing" perché vi sono in ballo interessi economici e di potere enormi.
Per il momento mi limito a riportare questo testo perché mi da la possibilità di mostrare quale attività di disinformazione è in corso in buona parte del territorio nazionale.
"Mobbing e lavoro: sapere cos’è per affrontarlo - Mobbizzato sarà lei! In Italia, in un mercato del lavoro sempre più globale e flessibile, si sta assistendo negli ultimi anni a un aumento di conflitti relazionali che, se mal gestiti, possono portare alla comparsa di episodi disfunzionali riconducibili al mobbing (...). La parola "mobbing", che tradotta dall`inglese "to mob" nella lingua italiana significa "assalire in massa", venne utilizzata per la prima volta dall` etologo Konrad Lorenz per indicare il comportamento di alcuni animali contro un membro del loro gruppo al fine di escluderlo (...). In Italia il fenomeno è stato studiato scientificamente, nell`ambito della psicologia del lavoro, con la pubblicazione nel 1996 del primo libro dedicato espressamente all`argomento, scritto da ..., che in un suo scritto successivo ha descritto il mobbing come "una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in constante progresso in cui, tramite violenza psicologica, una o più vittime vengono costrette ad esaudire la volontà di uno o più aggressori. Questa violenza si esprime attraverso attacchi che hanno lo scopo di danneggiare i canali di comunicazione, il flusso di informazioni e la professionalità delle vittime" (...).
Dall`analisi della letteratura corrente in materia non si riscontra una definizione univoca di mobbing, né gli autori sono concordi sul fatto che possano esistere nelle vittime alcune caratteristiche di personalità predisponenti: trattandosi di un fenomeno dalle molteplici sfaccettature, le varie definizioni e ipotesi risentono del punto di vista di chi le esprime. Tuttavia, le caratteristiche psicologiche del mobbizzato che emergono più frequentemente dalle indagini sull`individuazione delle personalità più inclini a subire persecuzioni morali, evidenziano che sono quelle di una persona scrupolosa, sensibile tanto ai riconoscimenti quanto alle critiche, con uno spiccato senso di giustizia, rigida, ostinata, con elevato senso del dovere, il soggetto che i superiori notano più facilmente, ma anche quello che più spesso infastidisce (...).
Questo articolo vuole essere un tentativo di riflessione su un fenomeno talvolta inconsapevolmente utilizzato da parte di coloro che, per motivi che andrò a illustrare, viene enfatizzato a scopo di rivalsa nei confronti di una realtà professionale diventata insostenibile dalla loro organizzazione di personalità. Il costrutto di "organizzazione di personalità" sottolinea la stretta interdipendenza tra dominio emotivo e dominio cognitivo, che ha alla base un articolato modello dell`organizzazione del Sé (...). Per meglio comprendere dobbiamo pensare alla nostra organizzazione di personalità come se fosse simbolicamente la colonna vertebrale del nostro corpo, che ci sostiene e ci permette di effettuare una serie di attività e di movimenti. Conoscere le articolazioni e quali movimenti possiamo o non possiamo fare ci permette di diventare, se vogliamo, atleti sempre più performanti. Lo scarso esercizio fisico ci rende invece sempre meno efficienti e tende a irrigidirci in movimenti sempre più limitati.
Nella riflessione sul sé, si riordina il flusso di esperienza in modo coerente con i principi che regolano la propria organizzazione di personalità. Laddove questo processo sia ostacolato, come accade nel caso di esperienze discrepanti rispetto al senso di sé, oppure di ridotte capacità di regolazione emozionale, il senso di coesione può risultare alterato. In questo caso la difficoltà emerge con il manifestarsi di sintomi psicopatologici. Bene, dopo alcune informazioni accademiche siamo ora pronti a dare un nome a questa organizzazione di personalità: "organizzazione ossessiva".
Tale struttura si riferisce a individui che presentano un senso di sé costruito attraverso una continua selezione tra polarità opposte, in accordo a un sistema astratto di regole di riferimento. In questi individui il senso di sé si basa tipicamente sulle loro capacità di controllare il pensiero, le emozioni e il comportamento. Essi tipicamente percepiscono un senso di sé dicotomico ogniqualvolta avvertono un`attivazione emotiva caratterizzata da ambiguità o mancanza di coerenza con il loro sistema di regole di riferimento (...), dove il controllo diventa quindi il loro meccanismo di base, percependo come "minaccioso" tutto ciò che sfugge a questo meccanismo di difesa e non si riesce quindi a controllare/dominare le situazioni. Le persone cercano quindi di controllare l`incontrollabile, esponendosi e predisponendosi a quelle dinamiche di svilimento ed inadeguatezza che emergono nella pratica clinica in soggetti rigidi e poco flessibili ai cambiamenti, ad esempio cambio della dirigenza, cambio delle mansioni o del luogo di lavoro. Tali cambiamenti sono spesso vissuti come demansionamento, svuotamento delle proprie competenze professionali, affronti e quant`altro, che spesso trovano spiegazione in una capacità di adattamento ridotta. In soggetti con un`organizzazione ossessiva di personalità, caratterizzati da una spiccata abitudine alla razionalizzazione, con un Io rigido, si incontrano facilmente gravi difficoltà nella gestione di situazioni complesse, soprattutto qualora queste generino la compresenza di istanze diverse dentro di sé, quali l`ambivalenza delle richieste lavorative, rispetto ai propri valori e alla propria struttura di personalità. La tendenza ad affrontare le situazioni in stato di allerta, con atteggiamento di autoprotezione, impiegando scarsamente le risorse affettive disponibili e la marcata rigidità difensivo-razionale espongono a una gestione di sé poco efficace ed adeguata, con inevitabili ripercussioni interpersonali, che vanno ad aggravare ulteriormente la conflittualità lavorativa.
In un mondo dove il lavoro ha come denominatore comune la precarietà e difficoltà da parte di entrambe le categorie, dipendenti e datori di lavoro (anche i più radicali difensori dei lavoratori hanno capito che gli interessi di uno sono gli interessi dell`altro), il denominatore comune dovrebbe essere il confronto e l`adattamento. Non sempre però, le cose vanno come si vorrebbe: sono le persone più flessibili a trarre il meglio dagli ambienti lavorativi, persone che dopo il lavoro hanno momenti di svago come famiglia ed amici, dove ricercare momenti di svago, fonte di appagamento e dove il lavoro rappresenta uno di questi momenti e non "il momento". Determinante appare quindi il ruolo della personalità e della sua comprensione, sulla quale è possibile lavorare con interventi mirati di psicoterapia, finalizzati a potenziare la capacità di adattamento, per il superamento della situazione di sofferenza".
Come potete vedere la vittima della violenza è colpevole! E' la organizzazione ossessiva della sua personalità la causa di tutto, quindi va "curata".
... e se fosse la personalità Psicopatica Perversa dell'aggressore la causa di tutto?!
Adesso lo si chiama "mobbing" ...... grazie alla persistente esterofilia degli italioti.
Una volta il "sciur parun" o il "granfigldiputsupermegadir" (Fantozzi docet) aveva più libertà di movimento quando doveva mettere alla porta qualcuno per qualsivoglia bieca ragione.
Oggi, è costretto ad adottare tecniche più striscianti.
Ecco quindi tutta una pletora di servi che, pur di soddisfare le aspettative del "capo", sono pronti a seguire le sue direttive allineandosi alle sue volontà che mirano a far fuori tizio o caio.
A Tizio o Caio va resa impossibile la vita lavorativa, perchè non si allinea, perchè ragiona con la sua testa, perchè spesso ha ancora un minimo di etica e di professionalità, perchè non cala la testa, perchè non viene alle feste aziendali di fantozziana memoria, perchè non si adegua alla massa, perchè non segue la strada tracciata da qualcuno che si crede un leader (ma che non guida o dà l'esempio ... ma comanda solamente), ecc., ecc.
Bisogna stancarlo, distruggerlo psicologicamente, riempire la sua vita extralavorativa dei prodotti di risulta non smaltibili della sua vita lavorativa, bisogna portarlo a non distinguire più tra lavoro e famiglia, svago, ecc..
Diventa il soggetto con cui non si deve più bere un caffè alla macchinetta dell'ufficio, con cui non si deve più parlare, che si deve evitare sempre, ecc..
Insomma, in una società sempre più opportunistica e populistica, chi non si allinea diventa bersaglio utile per distrarre tutta la pletora di rincoglioniti dalle cose importanti (vedasi quello che sta succedendo con il TFR).
In merito all'articolo, i pennivendoli sono sempre esistiti e sempre esisteranno così come i giradischi prezzolati.
Basta non starli a sentire.
... ho trovato in un sito istituzionale questa Relazione in tema di Violenza e Disabilità. Non posso fare a meno di proporvela.
Forse un giorno Sicurezzaonline potrebbe decidere di partecipare ad uno di questi Bandi dell'Unione Europea. Le competenze professionali non vi mancano di sicuro.
Domani pomeriggio ci sarà la seconda Udienza dibattimentale per il Processo per il reato di Violenza Privata nel quale sono Parte Civile.
In questi ultimi due anni, relativamente all’esercizio dell’azione penale, sono avvenuti fatti per così dire quantomeno “singolari”. Non ritengo però opportuno descrivere in questo spazio quanto accaduto nel procedimento nato da una mia precisa querela e poi trasposto in ben altro paradigma.
Poiché è comunque mia intenzione rendere partecipe la collettività di quanto accaduto, possibilmente senza commentare ma solo rendendo pubblici i documenti, mi sto interessando per trovare uno spazio sul web accessibile e protetto. Non è la mia materia, ho appena iniziato a cercare di capire qual è il modo migliore di operare.
C’è comunque un argomento di psicologia che vorrei illustrare, per mantenere il fine di fornire strumenti di comprensione di come avvengono e mutano queste dinamiche di potere. Si tratta di uno schema noto con il nome di “Triangolo drammatico di Stephen Karpman”.
In estrema sintesi, immaginate tre posizioni esistenziali poste ai vertici di un triangolo equilatero: Persecutore – Salvatore – Vittima.
All’inizio della vicenda io ero nella posizione “Salvatore”. Ho scelto il mio lavoro non per desiderio di potere o prestigio sociale, volevo solo operare per far affermare il Diritto a beneficio di tutti, soprattutto dei lavoratori subordinati.
Dopo ben poco tempo mi sono trovato invece nella posizione di “Vittima” ed è comparso sulla scena un “Persecutore”. Qualcuno mi ha visto come un elemento scomodo in quell’ambiente ed ha intrapreso iniziative per fare in modo che io mi allontanassi. Ovviamente ho cercato inizialmente di difendere le mie buone ragioni e mantenere il mio ruolo istituzionale, purtroppo senza apprezzabili risultati.
Durante queste iniziative alcune persone hanno deciso di prendere posizione. Quasi tutti a favore del più forte, ovvero il mio “Persecutore”, due persone si sono schierate dalla mia parte ed hanno intrapreso iniziative a mia tutela; hanno così occupato la posizione di “Salvatore”.
Le iniziative a mia tutela sono state ben presto neutralizzate dal più forte, ovviamente. La guerra è guerra. Però il tempo che il “Persecutore” ha impiegato per contrastare tali iniziative ha permesso a me, la “Vittima”, di recuperare energie, acquisire informazioni, raccogliere elementi di prova, comprendere e descrivere la strategia violenta. Così, senza dire nulla a nessuno, ho scritto e presentato una ulteriore Querela in un’altra Procura, poi trasmessa per competenza.
Questa iniziativa, inaspettatamente, è stata analizzata per prima da un Giudice per le Indagini Preliminari. L’illustrissimo Giudice ha accolto la mia tesi ed ha obbligato il Pubblico Ministero ad intraprendere l’azione penale rigettando la sua richiesta di archiviazione. La “Vittima” aveva rovesciato la situazione.
Per il momento mi fermo qui. Aggiungo solo un ulteriore passaggio. Le due persone nella posizione di “Salvatore” non hanno gradito la mia iniziativa. Evidentemente ho dimostrato capacità che riconoscono solo in loro stessi. Così ora la posizione di “Salvatore” è vuota, e quella di “Persecutore” è piena come un uovo.
Fare la guerra è comunque uno spreco di energie che porta solo ad aumentare l’odio, il rancore, il desiderio di vendetta dell’intera comunità. Sarà stupido?!
In effetti, sì. Peraltro, la guerra è guerra.
E forse è per questo che, tutto sommato, dovrei apprezzare il fatto che, nel nostro piccolo, abbiamo trovato il sistema di dirimere le discussioni a botte di decreti.
Tuttavia, non lo apprezzo, ed anzi noto che i risultati conclusivi sono gli stessi:
Citazione: aumentare l’odio, il rancore, il desiderio di vendetta dell’intera comunità
E questo è senz'altro stupido, a mio avviso. _________________ Nofer
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La nuova omertà è non voler sapere (Roberto Saviano)
“What happened to me ... happened to me and my family. And when someone hurts you like that, you stand up. You stand up! Whether you win or lose ... you stand up”.
(“Quello che è accaduto a me, ... è accaduto a me ed alla mia famiglia. E quando qualcuno ti ferisce così ci si alza in piedi. Ci si alza in piedi! Che tu vinca o perda, ... ci si alza in piedi” – Charlize Theron nel Film “North Country, Storia di Josey”)
... allora: Ad aprile la Corte Suprema di Cassazione, sezione V penale, ha accolto il mio ricorso ed ha "Annullato senza rinvio" il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Archiviazione.
Vi riporto uno stralcio del mio Atto di Opposizione alla Richiesta di Archiviazione del Pubblico Ministero. In pratica avevo presentato un insieme di documenti per motivare la mia Opposizione ma il Giudice per le Indagini Preliminari aveva esaminato solo la mia lettera di trasmissione ed aveva disposto con Decreto l'Archiviazione de plano. La Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto che le mie ragioni erano perfettamente valide e che ben doveva il Giudice esaminare tutta la documentazione da me presentata.
Ecco la stralcio del testo dell'Atto di Opposizione:
In data … l’illustrissimo GIP, al termine dell’Udienza in Camera di Consiglio, accogliendo in modo pieno la tesi contenuta nella Querela e nell’Atto di Opposizione …, rigettava la Richiesta di Archiviazione ed invitava il PM a formulare il Capo di Imputazione per il reato previsto all’articolo 610 Codice Penale nei termini di Legge.
A fronte della ulteriore inerzia immotivata del PM nei confronti della persona da me querelata, in qualità di persona offesa dal reato ho intrapreso iniziative e prodotto due lettere e due Istanze di Avocazione dell’iniziativa penale per parziale ottemperanza da parte del PM all’Ordinanza del GIP di rigetto della Richiesta di Archiviazione e di Imputazione coatta.
Le due Istanze di Avocazione venivano inaspettatamente rigettate ed in data … mi veniva notificata una ulteriore Richiesta di Archiviazione iscritta nel nuovo Fascicolo riferimento … per il Dirigente ..., la persona da me querelata e presentata all’illustrissimo GIP come il principale responsabile della violenza.
Premesso ciò, rispettosamente mi oppongo con decisione alla Richiesta di Archiviazione per i seguenti otto Argomenti.
Absit iniuria verbis
Argomento n. 1 – Il PM non può presentare una seconda Richiesta di Archiviazione al GIP, per la stessa persona, per lo stesso delitto e per i medesimi fatti oggetto della Querela, una volta che il Giudice, analizzato l’insieme dei fatti accaduti, degli elementi di prova e delle valutazioni extraperitali, abbia rigettato la sua precedente Richiesta di Archiviazione e lo abbia invitato a formulare il Capo di Imputazione per l’identico delitto nei termini di Legge.
E’, infatti, affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della Legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Suprema Corte di Cassazione, sezione II penale, Sentenza n. 27716 del 05.06.2003).
[…]
Argomento n. 3 – Il PM, nella sua lettera al “Signor Procuratore della Repubblica” sulla quale è riportata la data del …, accosta un’ampia serie di imprecisioni tutte orientate nella medesima direzione.
Raccontandosi all’illustrissimo Procuratore della Repubblica, il PM nel primo capoverso della lettera afferma: “Sono stato assegnatario del proc. Penale …, relativo a querela presentata dal … di cui allego copia ...”.
In realtà alla lettera inviata all’illustrissimo Procuratore della Repubblica, risulta allegata la copia della “Denuncia” di 29 pagine che ho presentato in data … tramite i Carabinieri della Stazione di … contro l’operato del Dr. …, anche per il reato articolo 328 Codice Penale; non la copia della mia “Denuncia-Querela” nei confronti del Dirigente ..., Medico del Lavoro, documento di sintesi di 48 pagine, presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il ….
Il PM nel quinto capoverso della lettera afferma: “Ho disposto l’iscrizione del procedimento nei confronti di …; non avendo il Giudice specificato nei confronti di quale soggetto, e in ordine a quale fatto, questo Ufficio dovesse formulare l’imputazione, ho ritenuto che il soggetto in relazione al quale era stato formulato l’ordine da parte del Giudice fosse …, cui era stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza”.
Non ritengo nel modo più assoluto sia questo il criterio per l’individuazione dell’Imputato. Infatti la Suprema Corte di Cassazione, sezione I penale, con la Sentenza n. 299 del 09.02.1990, ha stabilito che è infondato l’assunto secondo cui sarebbe obbligo del GIP, che non accolga la Richiesta di Archiviazione, dover indicare il soggetto chiamato a risponderne (Suprema Corte di Cassazione, sezione I penale, Sentenza n. 299 del 09.02.1990).
Alla formulazione dell’Imputazione, invero, secondo la Suprema Corte deve provvedere lo stesso PM, come risulta, oltre che dalla lettera della Legge, dalla titolarità dell’azione penale che a tale organo compete (articolo 50 Codice Procedura Penale) e che deve essere esercitata, nei tempi stabiliti dal Legislatore, in relazione al fatto-reato individuato e nei confronti di soggetti noti, identificabili a mezzo delle prove e delle valutazioni acquisite durante le indagini preliminari, che difatti sono finalizzate normativamente all’elevazione dell’imputazione, nella quale si concretizza, come prescrive l’articolo 405 Codice Procedura Penale, l’esercizio dell’azione penale (Suprema Corte di Cassazione, sezione I penale, Sentenza n. 299 del 09.02.1990).
Nell’intera mia Querela, composta dalla documentazione e dalle prove in precedenza indicate in dettaglio, il principale responsabile della violenza risulta essere il Dirigente ..., Medico del Lavoro. Non vi può essere dubbio alcuno. Oltre a ciò nell’Atto di Opposizione alla Richiesta di Archiviazione del Fascicolo …, è chiaramente quanto inequivocabilmente ribadito: “Non posso escludere anche l’ipotesi che il Dirigente ..., in collaborazione con il Dr. …, abbia volutamente lasciato cogliere una cupa e minacciosa realtà, di fatto inesistente, solo per incutere timore e suscitare impotenza, sfruttando abilmente a suo vantaggio diverse notizie giornalistiche, nel tempo divulgate, fonte di inquietudine”; ed anche: “In definitiva il disegno direttamente ed indirettamente concretizzato dal Dirigente ..., ossia il degradamento del clima lavorativo, le disparità, la dequalificazione, l’umiliazione sociale e l’emarginazione, ingiustamente attuati anche attraverso la demotivazione ed il mio conseguente stato di sofferenza psicofisica, ha avuto quelle caratteristiche peculiari tali da qualificare tale strategia in modo coerente con una violenza dolosa e continuata finalizzata alla mia progressiva estromissione professionale e sociale, tale d’aver ulteriormente determinato una rilevante patologia psicofisica come conseguenza peraltro non voluta. Ritengo pertanto, Illustrissimo Giudice, che la notizia di reato sia fondata ed anche esaurientemente provata secondo il Diritto in modo incontrovertibile”.
E’ del tutto evidente che la notizia di reato è associata in primo luogo all’operato del Dirigente ....
[…]
In modo indubitabile l’illustrissimo GIP, al termine dell’Udienza in Camera di Consiglio, ha accolto integralmente la mia richiesta espressa nell’Atto di Opposizione, essendo evidenti le responsabilità del Dirigente ... e, così facendo, non ha limitato solo a lui l’imputabilità. Poiché però la mia Querela nei confronti del Dirigente ..., Medico del Lavoro era stata inaspettatamente iscritta nel registro modello 44 (fatto commesso da persone ignote), l’eventuale iniziativa del GIP di ordinare l’Imputazione coatta nei confronti di soggetti non ancora iscritti nell’apposito registro degli indagati, secondo la Suprema Corte avrebbe comportato “il totale scavalcamento dei poteri d’iniziativa del PM” (Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza n. 22909 del 17.06.2005). Infatti, nell’Ordinanza dell’illustrissimo GIP, è necessariamente riportato: “Il giudice visti gli artt. 409 e 410 cpp invita il pm a elevare l’imputazione per il reato di violenza privata nei termini di legge”.
E’ innegabile che il non aver iscritto a suo tempo il nome del Dirigente ..., Medico del Lavoro, nell’apposito registro degli indagati, apparentemente consente ora al PM di dolersi: “Ho disposto l’iscrizione del procedimento nei confronti di …; non avendo il Giudice specificato nei confronti di quale soggetto, e in ordine a quale fatto, questo Ufficio dovesse formulare l’imputazione”, quando invece nulla aveva l’illustrissimo Giudice da specificare ulteriormente, essendo la mia Querela ed il mio Atto di Opposizione certo rivolti contro l’operato del Dirigente ... e non contro persone ignote, né l’illustrissimo Giudice poteva specificare ulteriormente senza scavalcare il PM.
Difatti l’essenza della funzione di controllo riconosciuta al GIP, non sta nell’individuazione dell’Imputazione, bensì nell’accertamento della necessità di procedere (Sentenza Corte Costituzionale n. 478 del 30.12.1993). Ed è esattamente questo che l’illustrissimo GIP ha ordinato.
Ciò è vero a maggior ragione se si considera che la Corte Costituzionale ha stabilito che deve essere escluso che il controllo del GIP debba essere circoscritto all’interno dei confini della Notizia di Reato, così come delibata dal PM, e che affidare la definizione dell’oggetto dei poteri deliberativi del Giudice alla scelta del PM, significherebbe in sostanza rimettere la verifica della legalità dell’inazione alle scelte operate proprio dall’organo della cui attività si postula il controllo (Sentenza Corte Costituzionale n. 478 del 30.12.1993).
Secondo la Corte Costituzionale il Principio di legalità rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della Legge penale e necessita, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; questa, a sua volta, in un sistema fondato sul Principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, è salvaguardata attraverso l’azione penale. Ciò comporta l’obbligatorietà della stessa e il rigetto dell’opposto Principio di opportunità che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della “notitia criminis”. Conseguentemente l’Archiviazione è destinata solo ad evitare un Processo superfluo senza eludere il Principio di obbligatorietà, controllando l’attività e l’eventuale inazione del PM, e, nei casi dubbi, comporta che l’azione penale vada esercitata e non omessa (“favor actionis”) (Sentenza Corte Costituzionale n. 478 del 30.12.1993).
Il Diritto alla tutela giurisdizionale, da annoverarsi tra i Diritti inviolabili dell’uomo, viene sancito nel nostro Paese dall’articolo 24, comma 1, della Carta Costituzionale, il quale afferma che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il Diritto di azione non può essere concepito in modo formalistico e astratto, quale mera possibilità o libertà di agire in giudizio, e privo di un’incidenza diretta e concreta sulla struttura e sullo svolgimento del Processo; al contrario esso deve essere improntato al Principio di effettività, garantendo la concreta attuazione della situazione soggettiva bisognosa di tutela. L’effettività della tutela giurisdizionale si esprime attraverso il riconoscimento di una pluralità di poteri, iniziative e facoltà che vanno ben oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e che sono indispensabili per ottenere le tutele effettive e concrete dei diritti degli individui, compreso l’innegabile Diritto alla tempestività della tutela richiesta.
Ogniuno è libero di commentare e trarre le conclusioni che ritiene più opportune.
il mio commento, che racchiude ogni altra considerazione, è che se siamo giunti al punto in cui si deve arrivare in Cassazione per ottenere che un PM si legga almeno tutte le carte, preferibilmente partendo dalla denuncia e dopo che già glielo si è detto con una sentenza, c'è oggettivamente qualcosa che non tanto quadra.
Marco, io come sempre resto ammirata dalla tenacia civile che dimostri: personalmente, da quel dì che al posto tuo lo avrei -in via del tutto preliminare e cautelativa- "sgommato di sangue" ! Poi magari in sede di difesa nel giudizio penale per lesioni gravi (ma anche gravissime!) stavamo a discutere della grave provocazione etc. etc.: io intanto lo sfizio di vederlo all'ospedale assai mal ridotto e magari azzoppato per l'eternità me l'ero tolto.
Però, è il tuo comportamento quello corretto, socialmente e legalmente parlando: tutti noi dovremmo riuscire a recuperare nel nostro intimo quella certezza del diritto che tu dimostri ma che ci stanno stracciando in faccia; sono infatti cosciente che con un atteggiamento del tipo noferiano succitato non si fa un buon servizio alla collettività, come stai facendo tu invece sì. _________________ Nofer
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La nuova omertà è non voler sapere (Roberto Saviano)
A metà luglio il Perito Fonico nominato dal Giudice consegnerà la sua Trascrizione su una registrazione da me fatta nel 2006. Io ho già autonomamente presentato al Giudice la mia trascrizione e l'Analisi Fonica fatta da un mio bravissimo Consulente Tecnico di Parte, ma il Giudice ha deciso di riservarsi di ammettere la Prova, quantomeno fino alla Perizia Fonica fatta su sua richiesta.
Siccome “la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico del quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo ai sensi dell’articolo 234 Codice Procedura Penale”, (Consiglio di Stato, sezione VI, Ordinanza n. 3796 del 28 giugno 2007), tecnicamente non si tratta di una “intercettazione”, così come attualmente indicata nell’articolo 266 del Codice Procedura Penale. Infatti anche l’intercettazione tra presenti (articolo 266, comma 2, Codice Procedura Penale) avviene quando, pur presente, è una terza persona ad effettuare la memorizzazione della comunicazione e non il soggetto a cui vengono indirizzate le ingiurie o le minacce.
Per ora è così, ma nei prossimi giorni una nuova Legge potrebbe radicalmente modificare questa prerogativa.
Cioè, scusa Marco.
Vuoi dire che se io audio registro segretamente quello che si dice ad una riunione, posso usare tale registrazione come prova a mio favore in un processo?
Per la privacy, io ho sempre saputo il contrario cioè che se non li informo del mio atto non posso utilizzarlo a mio favore.
Forse vale solo per le riprese video?
Ciaaa
Bond _________________ Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. E' bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, se è la persona a cui vengono rivolte le minacce ad effettuarla, è perfettamente lecita, beninteso purché venga poi utilizzata come prova in un Processo.
Io ho citato il Consiglio di Stato ma, in precedenza, anche la Corte Suprema di Cassazione, sezioni penali unite, con la Sentenza n. 36747 del 24.09.2003 aveva riconosciuto lo stesso principio.
In linea puramente teorica la controparte può cercare di "disconoscere" la registrazione (ad esempio provando che quel giorno a quel'ora era da tutt'altra parte), oppure "non riconoscere" il testo della trascrizione (ad esempio perché incompleto). Ma se mancano queste controargomentazioni il Giudice deve ammettere la prova.
Ben diverso sono le registrazioni video e/o audio del personale dipendente. Se manca un motivo valido, riconducibile ad esempio ad un reato penale, dovrebbe essere applicabile solo lo "Statuto dei Lavoratori" che vieta queste iniziative. Ma si tratta di due situazioni ben diverse. Nella prima io ho presentato una Querela ipotizzando ben tre reati penali, nella seconda sarebbe un "controllo" solo per spiare il comportamento dei collaboratori.
A metà luglio ti saprò dire se il Giudice la pensa come me
Intanto la controparte ha testimoniato ammettendo la durezza delle espressioni ma dicendo che erano in risposta ad una mia provocazione.
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