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TU - Scale semplici portatili

 
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Autore Messaggio
chesp84




Registrato: 03/05/08 16:09


MessaggioInviato: Sab 3 Mag 2008 - 18:43    Oggetto: TU - Scale semplici portatili Rispondi citando

L'ex art. 8 comma 6 del D.P.R. 164/56 affermava che i montanti delle scale semplici portatili dovevano sporgere di almeno 1 metro oltre al piano di accesso.
L'art. 113 comma 6 lett. d) recita che le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso.
Non si capisce come mai il legislatore ha voluto abrogare la misura di 1 metro con la dicitura "a sufficienza".
Con il termine a sufficienza, che si vuole intendere?
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ugo
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Località: Aquileia

MessaggioInviato: Sab 3 Mag 2008 - 21:36    Oggetto: Rispondi citando

provo a interpretare io: se è troppo poco la scala può scivolare/oppure arrivi in quota e non sai dove prenderti con le mani... se è troppo alta allora chi arriva sulla scala fa fatica a salire in quanto deve saltare
io la terrei a 1 m e po bon
che dicono gli altri?

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Bohr
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Località: VI - BG

MessaggioInviato: Dom 4 Mag 2008 - 11:16    Oggetto: Rispondi citando

Mio caro Ugo...recitando le parole di qualcuno: "Se la legge fosse chiara non servirebbe interpretarla ma basterebbe applicarla" direi che ci si trova in uno di quei casi in cui si lascia libero arbitrio ed estesa possibilità di difesa nel momento in cui succedono dei macelli.

Quel "sufficiente" lascia una voragine interpretativa che solo una futura Sentenza della Cassazione potrà definire. Io...nel difendermi, corna facendo, posso sempre sostenere che la scala sporgeva, secondo mia valutazione, sufficientemente e che una manovra differente da quanto procedurato ha portato all'infortunio.

Dimostrami adesso che era messa male sta benedetta scala.

P.S. Per i più scettici nel sentirmi parlare di infortuni nell'utilizzo di scale a pioli, ricordo dell'esistenza di scale che portano anche a quote di 10/15 metri e alcune culture...tipo quelle anglosassoni...in taluni lavori le bandiscono totalmente.

P.S.S. Un'arma in meno per il CSE che prima avrebbe potuto dire che si violava l'art. 8 comma 6 del D.P.R. 164/56 e adesso si deve rimettere, per alcuni versi, alla sensibilità degli utilizzatori.

P.S.S.S. Quel "sufficiente" non è al momento quantificabile. Per me...non vuol dir nulla. Perchè non scrivere:

L'art. 113 comma 6 lett. d) recita che le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza (distintamente, discretamente, ottimamente...oppure oppure...C, B, A...o ancora...18, 21, 27, 30 e lode) oltre il livello di accesso...ma dai...e pure con la lingua Italiana si riescono a cotruire dei periodi semplici e di facile comprensione.


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Bond
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Registrato: 31/10/07 15:17

Località: Ferrara

MessaggioInviato: Dom 4 Mag 2008 - 15:33    Oggetto: Rispondi citando

Dunque... ho controllato un attimo il problema delle scale ed evidentemente pare proprio che sia come dite voi: nessuna indicazione.

Cercando un po' in rete ho trovatoalcuni riferimenti utili tra cui una linea guida dell'ISPESL di cui pubblico il link

http://www.ispesl.it/ispesl/sitoDts/Linee_guida/Linee%20Guida%20scale.pdf

nel cui interno si fa riferimento a due norme una UNI e l'altra italiana che riprende la UNI

- UNI EN 131
- Decreto Ministeriale 23 marzo 2000

Qui, oltre a far riferimento alle vecchie leggi ora pensionate, viene detto che è il costruttore che deve fornire le seguenti indicazioni:
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª.

Quindi, salvo integrazioni, ora ci si deve rifare a quanto dichiarato dal costruttore il quale, suppongo io, manterrà valide le vecchie indicazioni del DPR 164... fosse solo anche per non dover ristampare tutti i libretti e gli adesivi  

Chiedo conferma di tutto ciò agli esperti del settore.


Ciaaa
Bond
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Bohr
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Località: VI - BG

MessaggioInviato: Dom 4 Mag 2008 - 16:51    Oggetto: Rispondi citando

Li conosco bene i libretti della scale a pioli...beh....meglio non affidarci al costruttore.

Vai tranquillo...il costruttore prima del legislatore ha pensato bene a non esporsi scrivendo spessissimo e volentieri frasi che dicono tutto e niente del tipo:

1. La scala va usata correttamente;
2. Non usare impropriamente la scala;
3. La scala può essere utilizzata da personale qualificato;
4. Utilizzare la scala nel modo più consono;

Beh insomma...-1 punto al T.U.


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linoemilio
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Località: Bergamo

MessaggioInviato: Dom 4 Mag 2008 - 23:50    Oggetto: re... Rispondi citando

il problema della sporgenza di una scala non si manifesta all'arrivo in quota bensì nel momento in cui devi scendere.
Se non hai un'appiglio di almeno 1 ml. e una scala fissata bene, il piede sul primo gradino a scendere ce lo metti facendo l'equilibrista e correndo il rischio di scivolare al piano di sotto.
Vista l'ineguatezza della nuova norma, provvederò ad imporre il ml oltre l'arrivo, nel PSC.

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Registrato: 04/10/04 11:29

Località: Treviso

MessaggioInviato: Lun 12 Mag 2008 - 22:36    Oggetto: Rispondi citando

Nella nostra home page di oggi c'e' un filmato (intervallato, a scopo didattico, da alcuni simpatici spezzoni di vecchi film e di 'oggi le comiche') sull'uso delle scale portatili.
Se puo' essere di aiuto in Canada la sporgenza a sufficienza l'hanno tradotta in 3 piedi (vedere il filmato a partire da 9:10).
Un cordiale saluto a tutti.

Mod

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