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TU - Requisiti coordinatore
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Autore Messaggio
ita127




Registrato: 10/10/07 15:49


MessaggioInviato: Lun 14 Apr 2008 - 10:57    Oggetto: TU - Requisiti coordinatore Rispondi citando

Non so se mi sbaglio, ma leggendo l'articolo 98, ho notato che al comma 2 viene richiesto un cerificato di frequenza ad un corso con valutazione finale e fin quì nulla da eccepire, anzi.
Ma non ho trovato nulla circa la validità degli attestati rilasciati prima dell'entrata in vigore del Testo Unico che non prevedevano la prova di accertamento finale.
Ora mi domando, dopo 15 giorni dalla pubblicazione in GU del TU, ho ancora i requisiti o devo rinunciare agli incarichi?

Ringrazio sentitamente ita127 per il suo intervento e gli do il benvenuto nella community.
Con l'occasione riportato qua sotto, per comodita' di lettura di tutti, l'articolo 98 (ufficioso) citato gentilmente da ita127.

Cordiali saluti e buon inizio di settimana a tutti

Mod


Articolo 98
(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004 nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi  8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
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Giuliano
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Registrato: 22/10/04 16:31


MessaggioInviato: Lun 14 Apr 2008 - 11:21    Oggetto: Rispondi citando

Secondo me gli attestati ottenuti fino all'uscita del T.U. sono validi; anche perchè non viene detto esplicitamente che non lo siano. E poi si tratterebbe di una norma retroattiva.
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ursamaior
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Registrato: 16/12/04 15:01

Località: L'isola che non c'è

MessaggioInviato: Lun 14 Apr 2008 - 11:54    Oggetto: Rispondi citando

condivido l'interpretazione di Giuliano, in particolare per il requisito della retroattività che, qualora ci fosse, dovrebbe essere espresso nella norma
_________________
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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archimagliano




Registrato: 04/04/08 16:56


MessaggioInviato: Mar 15 Apr 2008 - 17:02    Oggetto: Rispondi citando

Citazione:
Originariamente scritto da Giuliano:
Secondo me gli attestati ottenuti fino all'uscita del T.U. sono validi; anche perchè non viene detto esplicitamente che non lo siano. E poi si tratterebbe di una norma retroattiva.
Buon giorno a tutto il forum.
Spero di essere in tema.
Sono un architetto con quasi 5 anni di esperienza di cantieri ma solo quest'anno mi sono deciso a frequentare il corso per coordinatore, poichè prima non mi è mai servito per lavoro.
Il corso che frequento è iniziato il 3 marzo c.a. e finirà (sempre che non cambi il calendario) il 26 maggio p.v.
La mia domanda è: è valido ai fini del rilascio dell'attestato, essendo iniziato prima dell'emanazione (non è il termine esatto ma passatemelo...) del TU? Oppure, secondo voi dovrebbe finire prima dello scadere dei 15 gg dalla pubblicazione sulla GU?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
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B&C
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Registrato: 29/09/06 11:56

Località: Roma

MessaggioInviato: Mer 16 Apr 2008 - 16:17    Oggetto: Rispondi citando

molto semplicemente pretendete di fare un test alla fine del corso...

Io, architetto come te, lo feci qualche anno fa il famoso corso da 120 ore, ed allora non c'era l'obbligo della valutazione finale, ma un piccolo testo lo facemmo comunque....
Dovrebbero avervelo fatto presente gia gli organizzatori del corso, ma se così non fosse pretendete l'esamino finale...
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linoemilio
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Registrato: 26/08/05 15:58

Località: Bergamo

MessaggioInviato: Gio 17 Apr 2008 - 0:58    Oggetto: re... Rispondi citando

archimagliano,
secondo me, se ti troverai a cavallo ti faranno la valutazione finale... all'acqua di rose italiane.

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Per combattere l'ignoranza basta l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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alez




Registrato: 14/07/06 11:09


MessaggioInviato: Lun 21 Apr 2008 - 12:57    Oggetto: Rispondi citando

Salve a tutti.
Io durante il mio corso di studi ho ottenuto l’attestato di cui al c. 2 dell'art.98, sono laureata in ingegneria…e lavoro come Consulente per la sicurezza da due anni circa per una società. L’anno di “l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni” previsto dal c.1 prevede una dichiarazione della mia esperienza. Ora mi chiedo se qst dichiarazione possa essere firmata dall’amministratore della mia società oppure deve essere necessariamente firmata da un ingegnere…insomma che requisiti deve avere la persona che attesta la mia esperienza?! Il fatto di essere un Consulente non ha alcun valore perché avrei dovuto lavorare per un ingegnere che progetta coordina ed esegue!!!?
Il TU parla (come il D.lgs.494/96) di DdL o committente!

Grazie e Buon Lavoro
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Giuliano
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Registrato: 22/10/04 16:31


MessaggioInviato: Lun 21 Apr 2008 - 14:19    Oggetto: Rispondi citando

Secondo me si, l'Amministratore della società con la quale hai collaborato non fa altro che attestare che tu effettivamente hai espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
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giuscal
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Registrato: 16/10/07 11:37


MessaggioInviato: Mer 23 Apr 2008 - 9:18    Oggetto: Rispondi citando

Concordo pienamente con la non retroattività.

Nel mio caso feci il corso da 120 ore nel 1997 e da allora ho avuto diversi incarichi come CSP-CSE come libero professionista.

Non credo che di punto in bianco tutti noi colleghi, che stiamo nelle stesse condizioni, dobbiamo rifare un corso abilitante in quanto già abilitati.

Diverso il discorso di corsi di aggiornamento, dei quali potrei trovarne l'utilità.

Così come è diverso il discorso per il corso RSPP in quanto, all'entrata in vigore della 626, ricordo che DVR venivano redatti anche da infermieri o ragionieri, senza voler nulla togliere alle loro professionalità ...
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catanga




Registrato: 17/11/04 20:44


MessaggioInviato: Gio 24 Apr 2008 - 8:07    Oggetto: Rispondi citando

Ci mancherebbe pure che si dovesse fare i "gamberi" e tornare indietro.

La previsione varrà per tutti nuovi coordinatori.

Per gli altri, c'è l'aggiornamento (cosa che in genere un professionista già si faceva da tempo).

D'ora in poi, quando andate ad un incontro dei Vs ordini o collegi o altro, fatevi rilasciare la documentazione di frequenza/aprtecipazione.
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giuscal
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Registrato: 16/10/07 11:37


MessaggioInviato: Gio 24 Apr 2008 - 9:00    Oggetto: Rispondi citando

Nascerà di nuovo il problema sul CHI potrà fare questi corsi di aggiornamento 494?

Dovremo come sempre aspettare la Conferenza Stato-Regioni?
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zara
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Registrato: 14/11/05 11:08

Località: Imola

MessaggioInviato: Gio 1 Mag 2008 - 16:01    Oggetto: Rispondi citando

Secondo me bisogna sciogliere due dubbi:

1)  i corsi di aggiornamento (40 ore in 5 anni) chi li può fare?  non essendoci scritto nulla, a mio avviso, li possono organizzare solo i soggetti abilitati a fare i corsi di 120 ore (mi parrebbe logico)


2) chi è già abilitato da tempo entro quando deve fare tali 40 ore di aggiornamento ?   poichè nulla è scritto mi verrebbe da dire entro il 15/05/2013 (5 anni dall'entrata in vigore del TU)  ........  però con gli RSPP è andata diversamente .........


in ogni caso ritengo saggio:
- non fare corsi di aggiornamento finchè non saranno chiariti questi due dubbi
- chi sta facendo un corso 120 ore, pretenda di fare l'esame a fine corso
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sandroman




Registrato: 03/01/08 14:02

Località: messina

MessaggioInviato: Mer 7 Mag 2008 - 13:40    Oggetto: Rispondi citando

Buongiorno
per gli stessi "tragici" dubbi, ho provato a contattare uno dei rappresentanti abilitanti a fare questi corsi, i quali ne sanno meno di noi....
Questo è un riassunto di ciò che è venuto fuori dalla discussione:
1) I corsi della 494, pur essendo di 120 ore, non prevedevano di regola, nè la verifica finale nè tantomeno la prova pratica, elementi essenziali dei nuovi programmi
2) l'eventuale aggiornamento di 40 ore non si capisce di quale materia dovrebbe essere composta (anche se facendo la somma tra le 24 ore della prova pratica e le 16 ore dell'ultimo modulo, guarda caso viene fuori la somma di 40...)

Per quanto riguarda la verifica finale, loro sostengono che comunque possono farlo solo per le 120 ore, ovvero attestano e verificano solo le 120 ore. Inoltre il fatto che tra i requisiti attuali sia prevista la verifica finale, sembrerebbe dimostrare che chi non ha fatto la verifica finale, di fatto NON ha i requisiti (ovvio che loro portano acqua al loro mulino....). Quindi allo stato, secondo loro, l'unico attestato che rilasciano e l'unica verifica che fanno è solo ed esclusivamente sull'intero corso.
Per l'eventuale aggiornamento di 40 ore, il termine di cinque anni decorrerebbe dall'acqusizione del  requisito: quindi se il precedente requisito è ancora valido il termine di cinque anni si applica da quella data; se viceversa il precedente attestato è carta straccia i cinque anni, ovviamente, decorrono da quando acquisirai il nuovo titolo.

Faccio una analogia con i precedenti della Rssp: probabilmente  finirà allo stesso modo, ovvero aggiornamento di 40 ore da fare pero' subito, per i titoli già acquisiti (per la Rspp era modulo C da possedere immediatamente).
Allo stato, però, gli unici perfettamente in regola sembrerebbero quelli espressamente esentati dal DL 81.
Questo è quanto ci ho capito io, nella mia ignoranza......
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stirn




Registrato: 27/12/05 16:41


MessaggioInviato: Mer 7 Mag 2008 - 21:36    Oggetto: Rispondi citando

E' solo un Florilegio di cacca ricca
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zara
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Registrato: 14/11/05 11:08

Località: Imola

MessaggioInviato: Ven 9 Mag 2008 - 8:17    Oggetto: Rispondi citando

x sandroman

ritengo che abbiano detto un'assurdità totale!

Secondo loro chi ha fatto il corso prima del 15/5, poichè non ha sostenuto un esame non è abilitato: MA SIAMO PAZZI?????

si potrà discutere di quando si devono fare le 40 ore, ma solo di questo!

Ricordo inoltre che nell'analogia con gli RSPP bisogna tenere conto che prima del Dlgs che ne definisce i requisiti , per gli RSPP non esisteva un'abilitazione. Inoltre già tale DLgs diceva che l'aggiornamento doveva esser fatto entro una data precisa.

.. se pensano di cancellare le abilitazioni precedenti, noi coordinatori ci coalizziamo e blocchiamo tutti i cantieri d'Italia!!
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ursamaior
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Registrato: 16/12/04 15:01

Località: L'isola che non c'è

MessaggioInviato: Ven 9 Mag 2008 - 8:24    Oggetto: Rispondi citando

Citazione:
Originariamente scritto da sandroman:
Inoltre il fatto che tra i requisiti attuali sia prevista la verifica finale, sembrerebbe dimostrare che chi non ha fatto la verifica finale, di fatto NON ha i requisiti (ovvio che loro portano acqua al loro mulino....).

AHAHAHAHAHHAHA      

_________________
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sandroman




Registrato: 03/01/08 14:02

Località: messina

MessaggioInviato: Lun 12 Mag 2008 - 13:01    Oggetto: Rispondi citando

Citazione:
Originariamente scritto da zara:
x sandroman

ritengo che abbiano detto un'assurdità totale!

Secondo loro chi ha fatto il corso prima del 15/5, poichè non ha sostenuto un esame non è abilitato: MA SIAMO PAZZI?????

si potrà discutere di quando si devono fare le 40 ore, ma solo di questo!

Ricordo inoltre che nell'analogia con gli RSPP bisogna tenere conto che prima del Dlgs che ne definisce i requisiti , per gli RSPP non esisteva un'abilitazione. Inoltre già tale DLgs diceva che l'aggiornamento doveva esser fatto entro una data precisa.

.. se pensano di cancellare le abilitazioni precedenti, noi coordinatori ci coalizziamo e blocchiamo tutti i cantieri d'Italia!!



sono d'accordo con te !!

ma questo programma di 40 ore dov'è ?? dobbiamo aspettare un altra volta accordi-regioni-stato-comuni-etcetc. solo per poter lavorare ?
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catanga




Registrato: 17/11/04 20:44


MessaggioInviato: Lun 12 Mag 2008 - 13:38    Oggetto: Rispondi citando

E' mai possibile che 'ste fesserie le dobbiamo sentire sempre noi che viviamo in riva allo Stretto?

Ma chi sono questi esimi esperti/rappresentanti che raccontano queste sciocchezze?

Qualcuno gli ha mai spiegato che esiste il principio della irretroattività di una legge penale?

Sandroman, un consiglio: lascia perdere quel che dicono questi signori e segui quanto si dice sul Forum.
Anzi, consiglialo anche a queti "rappresentanti".
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Bohr
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Registrato: 25/06/07 08:48

Località: VI - BG

MessaggioInviato: Lun 12 Mag 2008 - 13:45    Oggetto: Rispondi citando

Sono d'accordo con Catanga.

Self control...

_________________
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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littlewing




Registrato: 08/05/08 16:40


MessaggioInviato: Mar 13 Mag 2008 - 10:01    Oggetto: Rispondi citando

il TU dice che i sono validi tutti i corsi che sono conclusi alla data di entrata in vigore dello stesso. quindi chi è già in possesso dell'abilitazione non la perde. nella nuova legge sono previsti corsi di aggiornamento, ma non se ne spiegano le modalità
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